Pachino – Alla fine del lungo e travagliato iter, la Corte Costituzionale dà ragione al Consorzio Igp di Pachino e blocca l’istituzione delle Riserve dei Pantani della Sicilia Sud Orientale, ritenendo fondata l’opposizione del Consorzio alla legge sull’istituzione delle aree protette.
E’ stata depositata la sentenza n. 212/2014 con la quale la Corte Costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale in materia di Parchi e Riserve n.98 del 1981, per violazione dell’art. 117 della nostra Costituzione. La vicenda risale al 2011 quando, in seguito al decreto istitutivo delle riserve dei pantani della Sicilia sud orientale, il Consorzio propose ricorso al TAR Sicilia Sezione di Catania contro il divieto previsto all’interno del Regolamento di Attuazione di installare nuove serre. In quel contesto fu sollevata esclusivamente dalla difesa del Consorzio di Tutela la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali, che oggi ha prodotto il risultato in oggetto. Già con il ricorso introduttivo del giudizio, il legale del Consorzio, Giuseppe Gambuzza, sollevò la eccezione di illegittimità costituzionale della legge regionale citata. Tale eccezione è stata ritenuta fondata dal TAR Sicilia che, con ordinanza n. 155 del 2013, ha disposto la trasmissione degli atti alla Consulta perché si pronunciasse sul punto.
Il Consorzio si è quindi costituito davanti alla Consulta con memoria difensiva con la quale l’avv. Gambuzzaha illustrato i diversi profili di incostituzionalità della legge regionale rispetto alla legge nazionale, la legge n. 394 del 1991. Il legale, partecipando all’udienza pubblica tenutasi il 24 giugno scorso, ha ribaditoche la legge regionale“prevede quale unica forma di partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali la possibilità di formulare osservazioni nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Il diritto di partecipazione introdotto dalla legge Quadro Nazionale n. 394 del 1991 in favore degli enti locali, viceversa, ha ad oggetto il procedimento di istituzione della singola area protetta e si realizza anche mediante lo svolgimento di conferenze per la redazione di un documento di indirizzo che abbia ad oggetto i diversi aspetti naturalistici, economici e sociali coinvolti dalla istituzione della riserva”.
Nella motivazione della sentenza, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le doglianze sollevate dal Consorzio di Tutela con riferimento agli articoli 6 e 28 della l.r.98 del 1981, in quanto in entrambi i casi, sono previste forme di partecipazione “di gran lunga meno garantistiche di quelle statali in tema di partecipazione degli enti territoriali locali al procedimento di istituzione delle aree naturali regionali protette: l’unico e limitato segmento “consultivo” è previsto, infatti, genericamente e indistintamente, a favore di figure soggettive prive di qualsiasi caratterizzazione “individualizzante” e in riferimento alla mera facoltà di ‘presentare osservazioni’; non già, peraltro, in relazione al provvedimento istitutivo di una determinata area protetta, ma solo alla pubblicazione della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”.
La Corte quindi ha concluso: “Le disposizioni qui in esame, pertanto, omettendo di assicurare, in particolare ai Comuni, la possibilità di rappresentare sul piano procedimentale, secondo le opportune forme, i molteplici interessi delle relative comunità, risultano in contrasto con i parametri evocati e vanno dichiarate, in parte qua, costituzionalmente illegittime”.